LINEE GUIDA
PER LE DELIBERE
DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
A cura dell’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio
INDICAZIONI
E SUGGERIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Attenzione
ai fac-simile di delibera
1.1)
Tempo scuola (articolo 3)
1.2)
Anticipo delle iscrizioni (articoli 2 e 12)
1.3)
Organizzazione didattica (articolo 3, comma 2)
1.4)
Indicazioni Nazionali e portfolio (Allegato A)
2.1)
Accoglimento delle iscrizioni e formazione delle classi (articoli 6 e 13)
2.2)
Tempo scuola e organico (articolo 7)
2.3)
Funzioni tutoriali (articolo 7)
2.4)
Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 8 e allegato b)
3.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
3.1)
Tempo scuola, opzionalità, assetti delle discipline di insegnamento e organico
(Articolo 10)
3.2)
Funzioni tutoriali (articolo 10)
3.3)
Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 11 e allegato c)
Aprile 2004
AVVERTENZA
Questo documento viene offerto alle scuole come strumento per facilitare il
lavoro dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto e degli stessi
dirigenti scolastici per la prima attuazione delle norme contenute nel decreto
legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.
Esso ha un valore
puramente orientativo. Il suo scopo è quello di mettere a disposizione delle
scuole del Lazio un insieme di ipotesi realistiche che
sono il frutto dei numerosi momenti di consultazione tra le scuole che
aderiscono all’associazione.
Riteniamo
utile richiamare l’attenzione delle scuole sull’importanza che le decisioni che
intendono prendere siano il frutto non solo
dell’elaborazione del collegio dei docenti ma anche della esplicitazione di
indirizzi generali da parte del consiglio di istituto o di circolo. Infatti una qualsiasi modificazione dell’organizzazione
generale dell’istituto è bene che venga prospettata e condivisa anche
dall’organo più rappresentativo dell’intera comunità scolastica.
In
questa fase è fondamentale il contributo personale dei dirigenti scolastici e di apposite commissioni di studio affinché le deliberazioni
siano prese sulla base di un’analisi accurata delle norme e in relazione alla
“cultura scolastica” presente in ciascuna scuola.
Altro
aspetto importante è la capacità di ciascun collegio di elaborare una
deliberazione il più condivisa possibile nella piena consapevolezza della
responsabilità derivante dall’autonomia attribuita a ciascuna
istituzione scolastica. La nostra associazione auspica che le delibere
che verranno assunte dalle scuole siano sì conformi ad
alcuni principi generali e alle norme di legge ma nello stesso tempo
profondamente caratterizzate e “personalizzate” affinché emerga la capacità di
interpretare le specifiche esigenze del territorio e le specifiche capacità
professionali di ciascuna scuola. Da questo punto di vista non sembra
opportuno che i collegi si affrettino ad approvare delibere-tipo tutte uguali
tra loro. Oltretutto queste delibere creano spesso delle spaccature e delle conflittualità nei collegi, in un momento in cui è
essenziale esprimere capacità di sintesi e di convergenza.
Come verrà
esposto più avanti riteniamo pienamente legittime decisioni organizzative anche
molto diverse tra loro, compatibili con le norme di legge e assunte da entrambi
gli organi collegiali d’istituto.
Ci sembra invece non
legittima una deliberazione di “rifiuto” delle disposizioni contenute nel
decreto 59/2004, come, ad esempio, deliberare il rifiuto di assicurare le
funzioni tutoriali previste all’art. 7 comma 5 e
all’art. 10 comma 5. Una tale decisione indurrebbe il dirigente a non metterla
a votazione oppure, se fatta votare, a non eseguirla.
Sotto molti aspetti l’anno
scolastico 2004-2005 dovrà essere considerato come anno di sperimentazione del
decreto. Basti pensare che:
·
L’art.
1, comma 4 della Legge n. 53
/2003 prevede la possibilità di modificare i decreti attuativi entro diciotto
mesi dalla sua emanazione;
·
Gli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. n.
59/2004 stabiliscono modalità transitorie e graduali per la realizzazione del
decreto stesso;
·
Nel testo del
decreto sono presenti rinvii ad atti futuri: emanazione di un “regolamento
governativo” in sostituzione degli allegati che hanno valore transitorio;
esplicitazione dei titoli per il docente tutor; la definizione dei titoli per
gli esperti cui affidare eventualmente attività educative e di
insegnamento che non possano essere svolte dal personale interno; la
definizione delle esigenze di “nuove professionalità” prevista per la scuola
dell’infanzia;
·
La C.M. n. 29 ribadisce in più punti la necessità di “appositi
approfondimenti e confronti nelle sedi competenti in esito ai quali saranno
impartite ulteriori indicazioni e precisazioni” (Ad esempio al punto 2.4, 5°
capoverso).
Pertanto sarebbe opportuno
e prudente adottare motivate delibere esplicitando
il loro carattere provvisorio e facendo espresso riferimento ad una
verifica interna alla scuola sulla base dell’andamento del prossimo anno
scolastico.
Poiché le scuole non sono
più obbligate ad offrire due soli orari di funzionamento, a 25 e a 40 ore
settimanali, ogni scuola può elaborare, sulla base dell’organico effettivamente
assegnato, un’organizzazione delle sezioni che preveda
più fasce orarie, sia in ingresso che in uscita, con l’utilizzazione ottimale
delle insegnanti per disporre di maggior personale in determinate parti della
giornata e meno personale in altre.
La prima
cosa da fare è valutare le iscrizioni pervenute anche se acquisite con riserva,
distintamente per bambini: a) nati entro il 31 dicembre 2001; b) nati entro il
31 gennaio 2002; c) nati entro il 28 febbraio 2002. Per il prossimo anno scolastico non è comunque consentita l’iscrizione dei bambini nati oltre il
28 febbraio 2002. In generale i nati oltre il 31 dicembre
potrebbero essere accolti solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per i
bambini nati entro il 31 dicembre e a condizione che le strutture lo consentano
e che vi sia l’assenso del comune. Per i nati in gennaio alcuni comuni,
tra i quali il comune di Roma, che pure non hanno dato alcun assenso, hanno
consentito l’iscrizione in considerazione dell’ormai consolidata estensione a
tale fascia di età risalente alla C.M
n. 181 del 1975. In questi casi la nostra indicazione è quella di considerare
implicitamente acquisito l’assenso del comune per i soli bambini nati nel
mese di gennaio e sempre che siano state soddisfatte le richieste per i
nati entro il 31 dicembre.
Si tenga inoltre presente
che il decreto n. 59, abrogando l’art. 99 comma 2 del
Testo Unico, elimina il vincolo del compimento dei 3 anni per la frequenza
nella scuola dell’infanzia. Pertanto le scuole potranno avviare tutti gli
inserimenti dei nuovi alunni nel mese di settembre in modo tale da non avere
nuovi ingressi di bambini piccoli nel corso dell’anno.
Per la scuola
dell’infanzia non è prevista una funzione tutorale né nel decreto né
nell’allegato A. Il decreto parla di “coordinamento didattico” anche al fine di
assicurare la continuità orizzontale e verticale. Nell’allegato A si fa invece esplicito riferimento al docente coordinatore.
Ogni scuola potrà, se lo riterrà funzionale alla propria situazione,
confermare, valorizzare o individuare determinati ruoli organizzativi quali ad
esempio:
-
L’insegnante
coordinatrice (unica funzione obbligatoria);
-
L’insegnante
incaricata dell’accoglienza dei nuovi bambini anche in fase di
informazione alle famiglie nel periodo precedente e successivo alle
iscrizioni;
-
L’insegnante
responsabile di specifici progetti
-
L’insegnante
documentarista.
È importante chiarire che
le Indicazioni Nazionali non sono in alcun modo un documento prescrittivo per
quanto riguarda i contenuti e i metodi delle attività educative da realizzare
nelle sezioni.
Il collegio dei docenti e,
in fase di progettazione operativa, il team delle insegnanti della scuola
dell’infanzia, dovranno riesaminare il curricolo di scuola, eventualmente
rinominandolo “Piano Personalizzato delle Attività Educative”, per verificare
se è compatibile con gli obiettivi specifici di apprendimento
indicati nelle quattro sezioni dell’allegato A: “Il sé e l’altro”, “Corpo,
movimento e salute”, “Fruizione e produzione di messaggi” e “Esplorare,
conoscere e progettare”. È appena il caso di osservare come queste quattro aree
siano una riaggregazione dei 6 campi di esperienza
degli Orientamenti del 1991.
Per quanto riguarda la
documentazione dei processi educativi, che viene
richiamata anche nel decreto, ogni scuola potrà confermare, ed eventualmente
puntualizzare e migliorare i propri sistemi di documentazione. Vale la pena di
ricordare che anche la valutazione è una delle competenze precipue delle istituzioni
scolastiche autonome a norma dell’art. 4, comma 4, e
del DPR n. 275/1999. Conseguentemente il richiamo al “portfolio delle
competenze” non va inteso come un’indicazione avente carattere prescrittivo ma
come una raccomandazione alle scuole affinché si facciano carico della
documentazione e della valutazione dei processi educativi adottando
strategie e standard scientificamente affidabili e facilmente
interpretabili da chi ne dovrà fare uso: genitori, altri insegnanti e, in
futuro, gli stessi alunni.
Su questa materia i
collegi e i consigli dovranno prendere atto della nuova gamma di età che costituirà le future classi. Il primo dato da
portare in collegio e sul quale riflettere è l’effettiva distribuzione delle 14
coorti di bambini nati nello stesso mese delle future prime con un diagramma o
una tabella che fornisca il numero di alunni nati per
ogni mese di nascita, da gennaio 1998 (o più grandi) a febbraio 1999. In base a questi dati il collegio potrà fornire criteri,
nuovi rispetto a quelli del passato, per la costituzione delle classi. Ad
esempio il collegio potrebbe preferire la costituzione di due classi parallele
più omogenee rispetto all’età degli alunni inserendo nella prima classe i nati
da gennaio a luglio 1998 e nella seconda quelli nati da
agosto 98 a febbraio 99. Ovviamente sono possibili molte altre
soluzioni. Si tenga presente che, a regime, le coorti mensili teoricamente
presenti in una classe saranno 20: da quella dei
bambini nati in settembre di un certo anno a quella dei bambini nati in aprile
di due anni dopo.
Per i bambini anticipatari i collegi possono prevedere l’istituzione di un
servizio di consulenza, rivolto ai genitori, che potrà svolgersi nel periodo
precedente le iscrizioni per l’a.s. 2005-2006 (da
settembre 2004 a gennaio 2005) e, per i già iscritti, sottoforma di colloquio
individuale nel periodo aprile-giugno 2004.
Su questa materia è
importante non avere fretta per evitare di rivolgersi ai genitori con messaggi
provvisori, incerti, poco chiari.
Il percorso di elaborazione progettuale delle scuole potrebbe essere il
seguente.
1)
Svolgere una
ricognizione delle attività di arricchimento del
curricolo, in orario scolastico, già presenti nella scuola: laboratori con o
senza l’intervento di esperti, corsi speciali, integrati nel curricolo, di
musica, arte, motoria ed altro, attualmente svolti con la collaborazione di
esperti esterni, progetti di innovazione didattica su specifiche aree
disciplinari, ecc.
2)
Formulare
delle ipotesi di ri-organizzazione di queste attività facendole ricadere nelle
27 ore del curricolo obbligatorio nazionale o nelle 3 ore opzionali che si intendono offrire ai genitori.
3)
Avviare una
serie di incontri, preceduti eventualmente da un
documento scritto inviato a tutti i genitori, nei quali la scuola offre ai
genitori un quadro complessivo delle attività didattiche, indicando con
chiarezza entro quali limiti i genitori possono esprimere preferenze tra una
ristretta rosa di possibilità. Alternativamente le scuole potranno limitarsi a
chiarire come il curricolo della scuola verrà adattato
provvisoriamente al decreto 59 per l’a.s. 2004-2005,
in considerazione del fatto che i genitori hanno iscritto i loro figli secondo
il quadro previgente e che lo stesso organico di diritto è stato assegnato in
base alla vecchia normativa, e predisporre fin d’ora l’offerta formativa
comprendente le attività opzionali per una seria informazione da svolgere nel
periodo settembre 2004 - gennaio 2005 riferita all’a.s.
2005-2006.
4)
Per il tempo pieno le scuole potranno seguire un percorso analogo, oppure
affermare l’unitarietà di questa particolare offerta formativa informando i
genitori che nel momento in cui scelgono la formula del tempo pieno, accettano
un curricolo integrato unitario nel quale le 27+3=30 ore sono indistintamente
destinate alla realizzazione delle attività didattiche. In questo quadro anche
le 10 ore della mensa e del dopo mensa sono utilizzate non solo per la
refezione ma per attività educative integrate nel curricolo obbligatorio. A
conforto di questa posizione si tenga conto che la stessa C.M. n. 29, al punto
2.3, prospetta una tabella comparativa per le cosiddette “offerte di tempo
lungo” nella quale l’attività didattica è quantificata in 30 ore unitarie e non
divisa in 27 + 3 ore.
Per quanto riguarda
l’organico, il collegio dovrà, sulla base dell’organico di diritto assegnato
dal CSA, fornire criteri al dirigente scolastico per richiedere in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto
un’eventuale integrazione per assicurare a tutte le classi l’insegnamento della
lingua inglese secondo le vigenti quote orarie pari a 1 ora per la prima, 2 ore
per la seconda e 3 ore per terza, quanta e quinta dal momento che in sede di
organico di diritto non è stata garantita la copertura di questi tempi.
Il comma
5 dell’articolo 7 elenca le 5
funzioni che devono essere assicurate agli alunni:
-
Orientamento
nella scelta delle attività opzionali;
-
Tutorato
propriamente detto;
-
Coordinamento
delle attività didattiche;
-
Cura delle
relazioni con le famiglie;
-
Cura
della documentazione del percorso formativo dell’allievo, con l’apporto degli
altri docenti.
Fermo restando che le
scuole dovranno comunque assicurare a tutti gli alunni
queste funzioni, è invece competenza esclusiva di ciascuna scuola la scelta
delle modalità organizzative ritenute più efficaci.
È dunque preferibile
elaborare preliminarmente un’ipotesi organizzativa che chiarisca
come la scuola intenda assicurare le funzioni tutorali, e, solo
successivamente, esplicitare i criteri per il conferimento di tali funzioni.
La questione fondamentale
da chiarire è dunque quella delle diverse ipotesi organizzative compatibili con
le funzioni tutorali. Ecco alcune osservazioni che possono
contribuire a trovare le soluzioni più adatte.
§
Preliminarmente
c’è il problema del carico di lavoro conseguente allo svolgimento delle funzioni dei docenti tutor. È chiaro che questa
materia richiede, quanto meno, un’apposita
contrattazione con le Rsu della scuola.
§
Altra
questione preliminare è quella di accertare se le 18 ore “di insegnamento”
debbano riguardare le sole 27 ore del curricolo obbligatorio o anche le ore aggiuntive
e quelle dedicate all’assistenza educativa durante la mensa e il dopo mensa[1].
§
Un primo
terreno di esplorazione è quello della distribuzione
di compiti e funzioni organizzative all’interno del team docenti. È senz’altro
legittimo assegnare tutte le funzioni tutorali allo stesso docente ma, in
considerazione del “peso” che tali funzioni comportano, le scuole possono
elaborare una distribuzione di tali funzioni tra i docenti del team. Ci
potrebbe essere il docente coordinatore, il docente documentatore e il docente
tutor vero e proprio, cui è affidato un ristretto numero di alunni.
§
Se il Collegio
propende per una funzione tutoriale il più possibile diffusa nell’ambito dei
docenti contitolari, si possono elaborare modelli per il tempo pieno con due tutor
per classe e modelli per il tempo modulare con tre tutor, ma con 18 ore di insegnamento assicurate agli alunni nel loro insieme e
non necessariamente a ciascun alunno[2].
Questa interpretazione può apparire un po’ forzata rispetto all’interpretazione
letterale del decreto. Tuttavia occorre ricordare che la Circolare n. 29 che
fornisce le prime istruzioni sul decreto 59, al punto 2.4 ribadisce
che “per l’a.s.
2004-2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione
della funzione tutorale e della realizzazione degli previsti interventi di
formazione, le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia,
provvederanno al conferimento dell’incarico in questione, sulla base di criteri
di flessibilità individuati dagli stessi organi…”. Pertanto, almeno per il
prossimo anno scolastico, una tale interpretazione della norma dovrebbe essere
considerata compatibile con il decreto n. 59.
§
In
particolare, per il tempo pieno si può pensare a un
orario per ciascun docente così composto: 20 ore di attività con gli alunni + 2
ore di programmazione + 2 ore di tutorato e documentazione. Ciascuno dei due
insegnanti potrebbe prendere in carico la metà degli alunni della classe.
§
Per le prime
tre classi del tempo normale (già moduli), la soluzione organizzativa più ovvia
è quella con 2 tutor per ogni 3 insegnanti, con il terzo insegnante che svolge
le funzioni di insegnante “disciplinarista” o
“laboratorista” con un profilo professionale più orientato all’approfondimento
disciplinare e laboratoriale piuttosto che alla cura
tutorale dei bambini.
§
Se invece nel
collegio vi sono profonde perplessità rispetto alla designazione di un numero
limitato di docenti-tutor, così come si è già detto, si potrebbe lavorare su
uno schema di assegnazione in cui 3 insegnanti sono
assegnati a due classi considerate come entità unica. In tal modo si avrebbe un
quadro orario in cui risultano ad esempio 30 o 31 ore
di scuola settimanali che coinvolgono 25+25=50 alunni, considerati come
costituenti un unico gruppo di alunni assegnato al team dei tre docenti che
assicurano un totale di 22+22+22=66 ore. Tali ore sono svolte in compresenza o individualmente con gruppi variabili di
alunni. Così ciascuno dei 50 alunni è considerato “assegnato” indistintamente a
tutti e tre gli insegnanti per più di 18 ore e dunque viene
rispettato il vincolo delle 18 ore di insegnamento minime. Dopodiché il
collegio proporrà un sistema attraverso il quale il team dei docenti
distribuisce al suo interno le funzioni tutoriali, ed
esempio assegnandole a ciascuno dei docenti per un terzo degli alunni.
§
In alternativa a questa interpretazione le scuole possono assegnare
le funzioni tutorali al team e non all’insegnante singolo, senza ulteriore
distribuzione né delle funzioni né degli alunni, facendo forza sul fatto
che il decreto n. 59, per motivi non certo casuali, parla di funzioni tutoriali
e non di figura tutoriale. In questa prospettiva è la scuola, e non il docente
singolo, che assicura per ciascun alunno le funzioni turoriali,
indicando l’intero terzetto dei docenti come assegnatari di tali funzioni in
forma “indivisa”.
§
C’è poi
un’altra questione che il collegio dovrà studiare: la questione degli ambiti da
assegnare ai docenti, che rimanda alla professionalità e alla “specializzazione disciplinare”. Se il tutor fa 18 ore in
senso stretto, cioè con ciascun alunno, e,
soprattutto, se queste devono essere comprese nelle 27 del curricolo
obbligatorio nazionale, è chiaro che avrà la responsabilità di una gran parte
delle discipline. Si dovrebbe dunque procedere ad una redistribuzione
degli ambiti disciplinari con la creazione di un “macro-ambito” assegnato al
tutor e un insieme di altre attività da assegnare ai
docenti non tutor. È evidente allora che se si vuole evitare che questo avvenga
i collegi dovranno affrontare il problema degli ambiti di pari passo con quello
sulle funzioni tutoriali, cercando le soluzioni più equilibrate e convincenti
che consentano di assicurare tali funzioni, ma nello stesso tempo di
valorizzare le competenze disciplinari acquisite con anni di studio, di aggiornamento e di lavoro di ciascun insegnante.
Svolte queste
osservazioni, riteniamo che la delibera del collegio dei docenti, confortata da
analoga delibera del consiglio di circolo/istituto, dovrà indicare al dirigente
i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, così come
è sempre avvenuto, includendo in tali criteri una proposta per
l’assegnazione delle funzioni tutoriali in conseguenza delle motivazioni e
delle priorità che si sono individuate.
Anche per la scuola
primaria valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia, ribadite nella C.M. n. 29 e cioè
che le Indicazioni Nazionali hanno carattere di inderogabilità solo per quel
che riguarda gli obiettivi generali e specifici di apprendimento. Per la
scuola primaria la delibera dovrebbe assumere
decisioni sulle seguenti materie:
Per quanto riguarda la
“valutazione certificativa”
1)
Conferma o
modifica della cadenza periodica della valutazione;
2)
Conferma o
modifica delle modalità con cui i docenti esprimono la
valutazione finale di ciascun alunno[3];
3)
Eventuale regolamentazione del giudizio di non ammissione
distintamente per i “casi ordinari”, cioè nei passaggi tra un periodo didattico
e un altro (1ª-2ª; 3ª-4ª e 5ª-1ª media) e per i “casi straordinari” (2ª-3ª e
4ª-5ª);
4)
Indicazioni
circa le modalità di valutazione del comportamento
degli alunni che non necessariamente dovrà tradursi in un giudizio sintetico
analogo a quello espresso per le discipline;
5)
Eventuali
indicazioni sull’ultimo esame di licenza elementare e sulla nuova ammissione
“senza esame” alla scuola secondaria di 1° grado;
6)
Alle ordinarie
modalità di valutazione certificativa, ogni scuola
potrà affiancare le eventuali valutazioni ulteriori, come ad esempio la
partecipazione alle prove nazionali INVaLSI, le certificazioni delle competenze
sulla lingua inglese o altri sistemi elaborati dalla scuola che consentono di
apprezzare e comparare i livelli di competenza raggiunti dagli allievi.
Per quanto riguarda la
“valutazione avente funzione di documentazione ed orientamento”
Sulla documentazione
valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia. Anche per la scuola primaria ogni collegio dovrà elaborare
un proprio sistema di documentazione perfezionando gli strumenti eventualmente
già utilizzati: griglie, profili, raccolte di lavori esemplari svolti
dall’alunno, ecc.
Per quanto riguarda i
Piani di Studio Personalizzati
1)
Conferma o
modifica del curricolo della scuola primaria dopo averne verificato la
compatibilità con gli obiettivi specifici di apprendimento;
2)
In particolare
potranno essere adottate decisioni transitorie circa lo svolgimento
dell’aspetto cronologico del curricolo di storia che, secondo le Indicazioni
Nazionali, dovrebbe arrivare fino alla crisi della
civiltà romana.
3)
Indicazioni
circa la realizzazione, sotto forma di curricolo implicito e trasversale, delle
6 aree comprese nella Educazione alla Convivenza
civile.
4)
Per quanto
riguarda la progettazione didattica e la metodologia
dell’insegnamento è chiaro che queste materie restano competenza
esclusiva di ciascuna scuola, fermo restando il conseguimento degli obiettivi
specifici di apprendimento indicati nell’allegato B.
Per la scuola secondaria
di 1° grado gli assetti organizzativi che verranno
elaborati divengono un elemento delicato e centrale per il futuro di ogni
istituzione scolastica. Pertanto consigliamo, ancor
più di quanto abbiamo fatto per la scuola primaria, di seguire un percorso
accorto e prudente. Anche in questo caso ipotizziamo alcune fasi di elaborazione:
1)
È certamente
indispensabile un lavoro preparatorio a cura di una commissione tecnica che
dovrebbe coinvolgere direttamente il dirigente scolastico, i docenti che si
occupano di elaborare l’orario delle lezioni ed eventuali altri docenti che
hanno funzioni organizzative rilevanti.
2)
Per prima cosa
occorrerà una ricognizione accurata di questi dati preliminari: a) Esigenze di orario degli utenti della scuola; b) Preferenze dei
genitori circa l’insegnamento di una seconda lingua straniera; c) Possibilità
di disporre di un servizio di refezione scolastica; d) Eventuali possibilità di
utilizzazione dei docenti di lingua inglese per l’insegnamento di una seconda
lingua straniera (ma solo se il docente ha realmente competenze alte ed
equivalenti per le due lingue straniere, cosa che capita molto raramente); e)
Eventuali possibilità di utilizzazione dei docenti di una lingua straniera
diversa dall’inglese inseriti in corsi monolingue o bilingue; f) Competenze
tecnologiche dei docenti di educazione tecnica.
3)
Predisposizione
di un certo numero di ipotesi orarie di
riorganizzazione del quadro orario delle lezioni che consente l’ottimale
utilizzazione delle competenze presenti nella scuola. Le ipotesi potrebbero
convergere su modelli a 30, 32 o 33 ore settimanali per i corsi normali e a
32-33 ore per i corsi di strumento musicale e di bilinguismo. Per il tempo
prolungato si potrebbero prospettare i modelli tradizionali a 39-40 ore (mensa
inclusa); risulterà subito chiaro che il modello a
27 ore secche è insufficiente per garantire l’attuale qualità dell’insegnamento
ma è evidente che questa convinzione dovrà essere condivisa anche dai genitori.
Questo aspetto delicato della questione avrà un impatto modesto nell’immediato,
perché i genitori hanno già iscritto i loro figli sulla base del vecchio
ordinamento, ma, a partire da settembre prossimo, dovrà vedere tutte le scuole
impegnate per un’informazione e una condivisione delle scelte per evitare che
un gran numero di genitori si orienti verso un’offerta formativa minimale e
dequalificata.
4)
Per quanto
riguarda la gestione delle ore opzionali, in rapporto agli orari delle
cattedre, si possono adottare diverse strategie:
- PRIMA
STRATEGIA: distinzione esplicita,
nell’orario settimanale e nei contenuti, delle ore curricolari rispetto alle
ore dedicate alle attività
opzionali-facoltative;
- SECONDA
STRATEGIA: distinzione esplicita
solo nei contenuti ma non nell’orario settimanale delle ore curricolari
rispetto al tempo dedicato alle
attività opzionali-facoltative;
- TERZA STRATEGIA: adozione dell’unità oraria di 55 minuti che
consente di mantenere un orario settimanale di 30 “unità orarie”, non più di 60
minuti;
Ad
esempio la cattedra di lettere nella classe 1ª passa da 11 ore settimanali (7 di italiano + 4 di storia e geografia) a una media
settimanale di 9 ore e 29 minuti (6 ore e 9 minuti di italiano + 3 ore e 20
minuti di storia e geografia). Ora, seguendo la prima strategia, occorrerà individuare delle fasce orarie nell’arco della settimana,
non necessariamente sempre le stesse durante l’anno scolastico, destinate
ad attività opzionali per un totale di circa 1 ora e mezzo a settimana. Se
invece si adotta la seconda strategia l’insegnante di lettere
potrà svolgere il vecchio orario settimanale di 7+4=11 ore effettive ma dovrà
dichiarare quali attività opzionali intende realizzare durante l’anno per un
monte ore annuo di 50 ore, pari alla differenza tra il monte ore precedente di
363 ore (11 ore/sett x 33 sett)
e il monte ore medio di 313 ore previsto nell’allegato C del decreto 59.
Utilizzando la terza strategia, infine, l’orario può restare formalmente lo
stesso, 7 unità orarie di italiano + 4 di storia e
geografia, ma occorrerà programmare il recupero dei 5 minuti e il completamento
dell’orario di cattedra con le attività opzionali.
Al di là delle strategia che si segue è chiaro che il mantenimento dell’attuale
livello di insegnamento comporta un’offerta minima di 32 ore settimanali senza
mensa. Solo così infatti si ha l’equivalente di un
orario di 30 ore al quale si aggiungono le due ore previste per la seconda
lingua.
I
possibili modelli orari per ottenere un’offerta formativa di qualità sono estremamente numerosi. L’ASAL ha già raccolto un certo
numero di proposte provenienti da scuole associate.
5)
Volendo
elaborare un modello più preciso occorrerebbe partire dal calendario
scolastico, individuare gli effettivi giorni di scuola e contare quanti lunedì,
quanti martedì, ecc, ci sono[4].
Dopodiché ipotizzare l’orario settimanale attribuendo ad ogni
materia il numero di settimane. A questo punto alcune materie potrebbero
alternarsi con altre in una certa ora per ottenere i monti ore previsti per
ciascuna di esse.
6)
A
seconda della disponibilità del
servizio di mensa e dell’articolazione su 5 o 6 giorni settimanali le scuole
potranno elaborare modelli di orario ancora diversi e più flessibili rispetto
alle esigenze del proprio territorio
Per quanto riguarda
l’organico, la scuola secondaria di 1° grado ha diritto ad una vera e propria
seconda fase di assegnazione, così come previsto dalla
circolare n. 37 sugli organici e dalla circolare n. 29, pertanto i collegi dei
docenti potranno proporre al dirigente un’ipotesi ottimale per la copertura
della seconda lingua comunitaria nelle classi prime utilizzando, dove è
possibile, le risorse interne. Se ad esempio una scuola non ha sezioni di
bilinguismo né è in grado di utilizzare gli insegnanti di inglese,
potrà richiedere le 2 ore previste per ciascuna prima in sede di organico di
fatto.
Si parte ovviamente dal
rapporto tra funzioni tutoriali e ruolo svolto normalmente dal docente coordinatore
del consiglio di classe. Se infatti la funzione di
coordinamento è certamente già assicurata in quasi tutte le attuali scuole
medie dal docente coordinatore, le altre 4 funzioni tutoriali dovranno invece
essere assegnate secondo criteri che potranno anche essere diversi da quelli
seguiti per l’individuazione del docente coordinatore.
L’allegato C modifica
l’attuale assetto delle discipline e impone ai collegi di assumere decisioni
sui seguenti punti:
§
Come
comportarsi con gli attuali corsi monolingua non di inglese dal momento che la prima lingua deve essere
l’inglese;
§
Quali
indicazioni dare per la scelta della seconda lingua comunitaria in rapporto
alle preferenze espresse dai genitori e alle risorse disponibili nella scuola;
§
Quale assetto
dare alle discipline scientifiche: matematica, scienze
e tecnologia, e come ripartirne l’insegnamento tra il docente di matematica e
scienze e quello di educazione tecnica;
§
A chi assegnare
l’insegnamento dell’informatica che non compare nella tabella oraria ma compare
come disciplina a se stante tra gli obiettivi
specifici di apprendimento.
§
Come adattare
il programma di Storia che dovrebbe partire dal Medioevo e approfondire in 3
anni quello che finora si svolgeva nelle ultime due classi della scuola media.
Per la valutazione e per
il portfolio si rimanda a quanto già detto per la scuola
primaria al punto 2.4 al quale si rimanda. Nella scuola secondaria di 1°
grado potrà assumere una rilevanza particolare la modalità
di valutare il comportamento degli alunni così come previsto all’articolo 11,
comma 2.
Dall’a.s.
2004-2005 si porrà inoltre il problema degli alunni che non hanno raggiunto la
frequenza minima di ¾ del monte ora annuale per i quali
il collegio dei docenti possono stabilire motivate deroghe.
[1] Appare certo che il modello
originario al quale si è riferita la Commissione ristretta presieduta dal prof.
Bertagna prevedeva un solo tutor per classe. Infatti, nell’allegato B, al paragrafo
“Vincoli e risorse”, comma 4, è ribadito che il tutor “svolge attività
educative e didattiche in presenza con l’intero gruppo di allievi
che gli è stato affidato per l’intero quinquennio, per un numero di ore che
oscilla tra 594 (18 ore/settimana) e 693 (21 ore/settimana) su 891 annuali”,
cioè rispetto alle 27 obbligatorie. Ma, dal momento che il decreto 59 stabilisce regole più elastiche (“18 ore di insegnamento
agli alunni”, quindi non necessariamente “a ciascun alunno”), si potrebbe
ritenere che nel corso dell’iter di consultazione si siano voluti allargare i
gradi di libertà lasciati alle scuole.
[2] Sempre su questa interpretazione,
che di fatto tende a salvaguardare quelle situazioni in cui il sistema dei
moduli e del team di 3 docenti su 2 classi ha funzionato bene, si può vedere il
commento di Andrea Avon pubblicato alle pagine
195-202 sul numero di aprile 2004 di “Notizie della Scuola” interamente
dedicato alla ATTUAZIONE DELLE RIFORMA.
[3] Il decreto 59 abroga l’articolo 145 del Testo Unico che riguardava gli scrutini e l’ammissione alla classe successiva. Pertanto la stessa competenza del consiglio di interclasse in materia di valutazione degli alunni, non è più certa. Infatti l’articolo 5 del Testo Unico che assegna ai consigli di interclasse tale competenza fa riferimento all’articolo 145, ora abrogato. In questa situazione, ed in attesa di ulteriori delucidazioni, è evidente che la soluzione più ragionevole è quella di mantenere le attuali competenze del consiglio di interclasse.
[4] Ipotizzando l’inizio delle lezioni al 13-9-2004 e il
termine all’ 11-6-2005 risultano: 34 lunedì, 36
martedì, 35 mercoledì, 34 giovedì, 36 venerdì e 36 sabato. Con questa ipotesi si ha un numero di settimane superiore alle 33 che di solito si
considerano.