LINEE GUIDA PER LE DELIBERE

DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

 

A cura dell’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio

 

 

Indice

 

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI DI CARATTERE GENERALE. 2

Collegio o consiglio? 2

Commissioni di studio. 2

Attenzione ai fac-simile di delibera. 2

Delibere illegittime. 3

Deliberazioni provvisorie. 3

1. SCUOLA DELL’INFANZIA. 3

1.1) Tempo scuola (articolo 3) 3

1.2) Anticipo delle iscrizioni (articoli 2 e 12) 4

1.3) Organizzazione didattica (articolo 3, comma 2) 4

1.4) Indicazioni Nazionali e portfolio (Allegato A) 4

2. SCUOLA PRIMARIA. 5

2.1) Accoglimento delle iscrizioni e formazione delle classi (articoli 6 e 13) 5

2.2) Tempo scuola  e organico (articolo 7) 5

2.3) Funzioni tutoriali (articolo 7) 6

2.4) Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 8 e allegato b) 9

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 10

3.1) Tempo scuola, opzionalità, assetti delle discipline di insegnamento e organico (Articolo 10) 10

3.2) Funzioni tutoriali (articolo 10) 12

3.3) Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 11 e allegato c) 12

 

Aprile 2004

 


AVVERTENZA

 

Questo documento viene offerto alle scuole come strumento per facilitare il lavoro dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto e degli stessi dirigenti scolastici per la prima attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

Esso ha un valore puramente orientativo. Il suo scopo è quello di mettere a disposizione delle scuole del Lazio un insieme di ipotesi realistiche che sono il frutto dei numerosi momenti di consultazione tra le scuole che aderiscono all’associazione.

 

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI DI CARATTERE GENERALE

 

Collegio o consiglio?

Riteniamo utile richiamare l’attenzione delle scuole sull’importanza che le decisioni che intendono prendere siano il frutto non solo dell’elaborazione del collegio dei docenti ma anche della esplicitazione di indirizzi generali da parte del consiglio di istituto o di circolo. Infatti una qualsiasi modificazione dell’organizzazione generale dell’istituto è bene che venga prospettata e condivisa anche dall’organo più rappresentativo dell’intera comunità scolastica.

 

Commissioni di studio

In questa fase è fondamentale il contributo personale dei dirigenti scolastici e di apposite commissioni di studio affinché le deliberazioni siano prese sulla base di un’analisi accurata delle norme e in relazione alla “cultura scolastica” presente in ciascuna scuola.

 

Attenzione ai fac-simile di delibera

Altro aspetto importante è la capacità di ciascun collegio di elaborare una deliberazione il più condivisa possibile nella piena consapevolezza della responsabilità derivante dall’autonomia attribuita a ciascuna istituzione scolastica. La nostra associazione auspica che le delibere che verranno assunte dalle scuole siano sì conformi ad alcuni principi generali e alle norme di legge ma nello stesso tempo profondamente caratterizzate e “personalizzate” affinché emerga la capacità di interpretare le specifiche esigenze del territorio e le specifiche capacità professionali di ciascuna scuola. Da questo punto di vista non sembra opportuno che i collegi si affrettino ad approvare delibere-tipo tutte uguali tra loro. Oltretutto queste delibere creano spesso delle spaccature e delle conflittualità nei collegi, in un momento in cui è essenziale esprimere capacità di sintesi e di convergenza.

 

Delibere illegittime

Come verrà esposto più avanti riteniamo pienamente legittime decisioni organizzative anche molto diverse tra loro, compatibili con le norme di legge e assunte da entrambi gli organi collegiali d’istituto.

Ci sembra invece non legittima una deliberazione di “rifiuto” delle disposizioni contenute nel decreto 59/2004, come, ad esempio, deliberare il rifiuto di assicurare le funzioni tutoriali previste all’art. 7 comma 5 e all’art. 10 comma 5. Una tale decisione indurrebbe il dirigente a non metterla a votazione oppure, se fatta votare, a non eseguirla.

 

Deliberazioni provvisorie

Sotto molti aspetti l’anno scolastico 2004-2005 dovrà essere considerato come anno di sperimentazione del decreto. Basti pensare che:

·        L’art. 1, comma 4 della Legge n. 53 /2003 prevede la possibilità di modificare i decreti attuativi entro diciotto mesi dalla sua emanazione;

·        Gli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. n. 59/2004 stabiliscono modalità transitorie e graduali per la realizzazione del decreto stesso;

·        Nel testo del decreto sono presenti rinvii ad atti futuri: emanazione di un “regolamento governativo” in sostituzione degli allegati che hanno valore transitorio; esplicitazione dei titoli per il docente tutor; la definizione dei titoli per gli esperti cui affidare eventualmente attività educative e di insegnamento che non possano essere svolte dal personale interno; la definizione delle esigenze di “nuove professionalità” prevista per la scuola dell’infanzia;

·        La C.M. n. 29 ribadisce in più punti la necessità di “appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni” (Ad esempio al punto 2.4, 5° capoverso).

Pertanto sarebbe opportuno e prudente adottare motivate delibere esplicitando il loro carattere provvisorio e facendo espresso riferimento ad una verifica interna alla scuola sulla base dell’andamento del prossimo anno scolastico.

 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

 

1.1) Tempo scuola (articolo 3)

Poiché le scuole non sono più obbligate ad offrire due soli orari di funzionamento, a 25 e a 40 ore settimanali, ogni scuola può elaborare, sulla base dell’organico effettivamente assegnato, un’organizzazione delle sezioni che preveda più fasce orarie, sia in ingresso che in uscita, con l’utilizzazione ottimale delle insegnanti per disporre di maggior personale in determinate parti della giornata e meno personale in altre.

 

1.2) Anticipo delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

La prima cosa da fare è valutare le iscrizioni pervenute anche se acquisite con riserva, distintamente per bambini: a) nati entro il 31 dicembre 2001; b) nati entro il 31 gennaio 2002; c) nati entro il 28 febbraio 2002. Per il prossimo anno scolastico non è comunque consentita l’iscrizione dei bambini nati oltre il 28 febbraio 2002. In generale i nati oltre il 31 dicembre potrebbero essere accolti solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per i bambini nati entro il 31 dicembre e a condizione che le strutture lo consentano e che vi sia l’assenso del comune. Per i nati in gennaio alcuni comuni, tra i quali il comune di Roma, che pure non hanno dato alcun assenso, hanno consentito l’iscrizione in considerazione dell’ormai consolidata estensione a tale fascia di età risalente alla C.M n. 181 del 1975. In questi casi la nostra indicazione è quella di considerare implicitamente acquisito l’assenso del comune per i soli bambini nati nel mese di gennaio e sempre che siano state soddisfatte le richieste per i nati entro il 31 dicembre.

Si tenga inoltre presente che il decreto n. 59, abrogando l’art. 99 comma 2 del Testo Unico, elimina il vincolo del compimento dei 3 anni per la frequenza nella scuola dell’infanzia. Pertanto le scuole potranno avviare tutti gli inserimenti dei nuovi alunni nel mese di settembre in modo tale da non avere nuovi ingressi di bambini piccoli nel corso dell’anno.

 

1.3) Organizzazione didattica (articolo 3, comma 2)

Per la scuola dell’infanzia non è prevista una funzione tutorale né nel decreto né nell’allegato A. Il decreto parla di “coordinamento didattico” anche al fine di assicurare la continuità orizzontale e verticale. Nell’allegato A si fa invece esplicito riferimento al docente coordinatore. Ogni scuola potrà, se lo riterrà funzionale alla propria situazione, confermare, valorizzare o individuare determinati ruoli organizzativi quali ad esempio:

-         L’insegnante coordinatrice (unica funzione obbligatoria);

-         L’insegnante incaricata dell’accoglienza dei nuovi bambini anche in fase di informazione alle famiglie nel periodo precedente e successivo alle iscrizioni;

-         L’insegnante responsabile di specifici progetti

-         L’insegnante documentarista.

 

1.4) Indicazioni Nazionali e portfolio (Allegato A)

È importante chiarire che le Indicazioni Nazionali non sono in alcun modo un documento prescrittivo per quanto riguarda i contenuti e i metodi delle attività educative da realizzare nelle sezioni.

Il collegio dei docenti e, in fase di progettazione operativa, il team delle insegnanti della scuola dell’infanzia, dovranno riesaminare il curricolo di scuola, eventualmente rinominandolo “Piano Personalizzato delle Attività Educative”, per verificare se è compatibile con gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle quattro sezioni dell’allegato A: “Il sé e l’altro”, “Corpo, movimento e salute”, “Fruizione e produzione di messaggi” e “Esplorare, conoscere e progettare”. È appena il caso di osservare come queste quattro aree siano una riaggregazione dei 6 campi di esperienza degli Orientamenti del 1991.

Per quanto riguarda la documentazione dei processi educativi, che viene richiamata anche nel decreto, ogni scuola potrà confermare, ed eventualmente puntualizzare e migliorare i propri sistemi di documentazione. Vale la pena di ricordare che anche la valutazione è una delle competenze precipue delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell’art. 4, comma 4, e del DPR n. 275/1999. Conseguentemente il richiamo al “portfolio delle competenze” non va inteso come un’indicazione avente carattere prescrittivo ma come una raccomandazione alle scuole affinché si facciano carico della documentazione e della valutazione dei processi educativi adottando strategie e standard scientificamente affidabili e facilmente interpretabili da chi ne dovrà fare uso: genitori, altri insegnanti e, in futuro, gli stessi alunni.

 

2. SCUOLA PRIMARIA

 

2.1) Accoglimento delle iscrizioni e formazione delle classi (articoli 6 e 13)

Su questa materia i collegi e i consigli dovranno prendere atto della nuova gamma di età che costituirà le future classi. Il primo dato da portare in collegio e sul quale riflettere è l’effettiva distribuzione delle 14 coorti di bambini nati nello stesso mese delle future prime con un diagramma o una tabella che fornisca il numero di alunni nati per ogni mese di nascita, da gennaio 1998 (o più grandi) a febbraio 1999. In base a questi dati il collegio potrà fornire criteri, nuovi rispetto a quelli del passato, per la costituzione delle classi. Ad esempio il collegio potrebbe preferire la costituzione di due classi parallele più omogenee rispetto all’età degli alunni inserendo nella prima classe i nati da gennaio a luglio 1998 e nella seconda quelli nati da agosto 98 a febbraio 99. Ovviamente sono possibili molte altre soluzioni. Si tenga presente che, a regime, le coorti mensili teoricamente presenti in una classe saranno 20: da quella dei bambini nati in settembre di un certo anno a quella dei bambini nati in aprile di due anni dopo.

Per i bambini anticipatari i collegi possono prevedere l’istituzione di un servizio di consulenza, rivolto ai genitori, che potrà svolgersi nel periodo precedente le iscrizioni per l’a.s. 2005-2006 (da settembre 2004 a gennaio 2005) e, per i già iscritti, sottoforma di colloquio individuale nel periodo aprile-giugno 2004.

 

2.2) Tempo scuola  e organico (articolo 7)

Su questa materia è importante non avere fretta per evitare di rivolgersi ai genitori con messaggi provvisori, incerti, poco chiari.

Il percorso di elaborazione progettuale delle scuole potrebbe essere il seguente.

1)    Svolgere una ricognizione delle attività di arricchimento del curricolo, in orario scolastico, già presenti nella scuola: laboratori con o senza l’intervento di esperti, corsi speciali, integrati nel curricolo, di musica, arte, motoria ed altro, attualmente svolti con la collaborazione di esperti esterni, progetti di innovazione didattica su specifiche aree disciplinari, ecc.

2)    Formulare delle ipotesi di ri-organizzazione di queste attività facendole ricadere nelle 27 ore del curricolo obbligatorio nazionale o nelle 3 ore opzionali che si intendono offrire ai genitori.

3)    Avviare una serie di incontri, preceduti eventualmente da un documento scritto inviato a tutti i genitori, nei quali la scuola offre ai genitori un quadro complessivo delle attività didattiche, indicando con chiarezza entro quali limiti i genitori possono esprimere preferenze tra una ristretta rosa di possibilità. Alternativamente le scuole potranno limitarsi a chiarire come il curricolo della scuola verrà adattato provvisoriamente al decreto 59 per l’a.s. 2004-2005, in considerazione del fatto che i genitori hanno iscritto i loro figli secondo il quadro previgente e che lo stesso organico di diritto è stato assegnato in base alla vecchia normativa, e predisporre fin d’ora l’offerta formativa comprendente le attività opzionali per una seria informazione da svolgere nel periodo settembre 2004 - gennaio 2005 riferita all’a.s. 2005-2006.

4)    Per il tempo pieno le scuole potranno seguire un percorso analogo, oppure affermare l’unitarietà di questa particolare offerta formativa informando i genitori che nel momento in cui scelgono la formula del tempo pieno, accettano un curricolo integrato unitario nel quale le 27+3=30 ore sono indistintamente destinate alla realizzazione delle attività didattiche. In questo quadro anche le 10 ore della mensa e del dopo mensa sono utilizzate non solo per la refezione ma per attività educative integrate nel curricolo obbligatorio. A conforto di questa posizione si tenga conto che la stessa C.M. n. 29, al punto 2.3, prospetta una tabella comparativa per le cosiddette “offerte di tempo lungo” nella quale l’attività didattica è quantificata in 30 ore unitarie e non divisa in 27 + 3 ore.

Per quanto riguarda l’organico, il collegio dovrà, sulla base dell’organico di diritto assegnato dal CSA, fornire criteri al dirigente scolastico per richiedere in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto un’eventuale integrazione per assicurare a tutte le classi l’insegnamento della lingua inglese secondo le vigenti quote orarie pari a 1 ora per la prima, 2 ore per la seconda e 3 ore per terza, quanta e quinta dal momento che in sede di organico di diritto non è stata garantita la copertura di questi tempi.

 

2.3) Funzioni tutoriali (articolo 7)

Il comma 5 dell’articolo 7 elenca le 5 funzioni che devono essere assicurate agli alunni:

-         Orientamento nella scelta delle attività opzionali;

-         Tutorato propriamente detto;

-         Coordinamento delle attività didattiche;

-         Cura delle relazioni con le famiglie;

-         Cura della documentazione del percorso formativo dell’allievo, con l’apporto degli altri docenti.

Fermo restando che le scuole dovranno comunque assicurare a tutti gli alunni queste funzioni, è invece competenza esclusiva di ciascuna scuola la scelta delle modalità organizzative ritenute più efficaci.

È dunque preferibile elaborare preliminarmente un’ipotesi organizzativa che chiarisca come la scuola intenda assicurare le funzioni tutorali, e, solo successivamente, esplicitare i criteri per il conferimento di tali funzioni.

La questione fondamentale da chiarire è dunque quella delle diverse ipotesi organizzative compatibili con le funzioni tutorali. Ecco alcune osservazioni che possono contribuire a trovare le soluzioni più adatte.

 

§         Preliminarmente c’è il problema del carico di lavoro conseguente allo svolgimento delle funzioni dei docenti tutor. È chiaro che questa materia richiede, quanto meno, un’apposita contrattazione con le Rsu della scuola.

§         Altra questione preliminare è quella di accertare se le 18 ore “di insegnamento” debbano riguardare le sole 27 ore del curricolo obbligatorio o anche le ore aggiuntive e quelle dedicate all’assistenza educativa durante la mensa e il dopo mensa[1].

§         Un primo terreno di esplorazione è quello della distribuzione di compiti e funzioni organizzative all’interno del team docenti. È senz’altro legittimo assegnare tutte le funzioni tutorali allo stesso docente ma, in considerazione del “peso” che tali funzioni comportano, le scuole possono elaborare una distribuzione di tali funzioni tra i docenti del team. Ci potrebbe essere il docente coordinatore, il docente documentatore e il docente tutor vero e proprio, cui è affidato un ristretto numero di alunni.

§         Se il Collegio propende per una funzione tutoriale il più possibile diffusa nell’ambito dei docenti contitolari, si possono elaborare modelli per il tempo pieno con due tutor per classe e modelli per il tempo modulare con tre tutor, ma con 18 ore di insegnamento assicurate agli alunni nel loro insieme e non necessariamente a ciascun alunno[2]. Questa interpretazione può apparire un po’ forzata rispetto all’interpretazione letterale del decreto. Tuttavia occorre ricordare che la Circolare n. 29 che fornisce le prime istruzioni sul decreto 59, al punto 2.4 ribadisce che “per l’a.s. 2004-2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutorale e della realizzazione degli previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, provvederanno al conferimento dell’incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi…”. Pertanto, almeno per il prossimo anno scolastico, una tale interpretazione della norma dovrebbe essere considerata compatibile con il decreto n. 59.

§         In particolare, per il tempo pieno si può pensare a un orario per ciascun docente così composto: 20 ore di attività con gli alunni + 2 ore di programmazione + 2 ore di tutorato e documentazione. Ciascuno dei due insegnanti potrebbe prendere in carico la metà degli alunni della classe.

§         Per le prime tre classi del tempo normale (già moduli), la soluzione organizzativa più ovvia è quella con 2 tutor per ogni 3 insegnanti, con il terzo insegnante che svolge le funzioni di insegnante “disciplinarista” o “laboratorista” con un profilo professionale più orientato all’approfondimento disciplinare e laboratoriale piuttosto che alla cura tutorale dei bambini. 

§         Se invece nel collegio vi sono profonde perplessità rispetto alla designazione di un numero limitato di docenti-tutor, così come si è già detto, si potrebbe lavorare su uno schema di assegnazione in cui 3 insegnanti sono assegnati a due classi considerate come entità unica. In tal modo si avrebbe un quadro orario in cui risultano ad esempio 30 o 31 ore di scuola settimanali che coinvolgono 25+25=50 alunni, considerati come costituenti un unico gruppo di alunni assegnato al team dei tre docenti che assicurano un totale di 22+22+22=66 ore. Tali ore sono svolte in compresenza o individualmente con gruppi variabili di alunni. Così ciascuno dei 50 alunni è considerato “assegnato” indistintamente a tutti e tre gli insegnanti per più di 18 ore e dunque viene rispettato il vincolo delle 18 ore di insegnamento minime. Dopodiché il collegio proporrà un sistema attraverso il quale il team dei docenti distribuisce al suo interno le funzioni tutoriali, ed esempio assegnandole a ciascuno dei docenti per un terzo degli alunni.

§         In alternativa a questa interpretazione le scuole possono assegnare le funzioni tutorali al team e non all’insegnante singolo, senza ulteriore distribuzione né delle funzioni né degli alunni, facendo forza sul fatto che il decreto n. 59, per motivi non certo casuali, parla di funzioni tutoriali e non di figura tutoriale. In questa prospettiva è la scuola, e non il docente singolo, che assicura per ciascun alunno le funzioni turoriali, indicando l’intero terzetto dei docenti come assegnatari di tali funzioni in forma “indivisa”.

§         C’è poi un’altra questione che il collegio dovrà studiare: la questione degli ambiti da assegnare ai docenti, che rimanda alla professionalità e alla “specializzazione disciplinare”. Se il tutor fa 18 ore in senso stretto, cioè con ciascun alunno, e, soprattutto, se queste devono essere comprese nelle 27 del curricolo obbligatorio nazionale, è chiaro che avrà la responsabilità di una gran parte delle discipline. Si dovrebbe dunque procedere ad una redistribuzione degli ambiti disciplinari con la creazione di un “macro-ambito” assegnato al tutor e un insieme di altre attività da assegnare ai docenti non tutor. È evidente allora che se si vuole evitare che questo avvenga i collegi dovranno affrontare il problema degli ambiti di pari passo con quello sulle funzioni tutoriali, cercando le soluzioni più equilibrate e convincenti che consentano di assicurare tali funzioni, ma nello stesso tempo di valorizzare le competenze disciplinari acquisite con anni di studio, di aggiornamento e di lavoro di ciascun insegnante.

Svolte queste osservazioni, riteniamo che la delibera del collegio dei docenti, confortata da analoga delibera del consiglio di circolo/istituto, dovrà indicare al dirigente i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, così come è sempre avvenuto, includendo in tali criteri una proposta per l’assegnazione delle funzioni tutoriali in conseguenza delle motivazioni e delle priorità che si sono individuate.

 

2.4) Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 8 e allegato b)

Anche per la scuola primaria valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia, ribadite nella C.M. n. 29 e cioè che le Indicazioni Nazionali hanno carattere di inderogabilità solo per quel che riguarda gli obiettivi generali e specifici di apprendimento. Per la scuola primaria la delibera dovrebbe assumere decisioni sulle seguenti materie:

 

Per quanto riguarda la “valutazione certificativa”

1)    Conferma o modifica della cadenza periodica della valutazione;

2)    Conferma o modifica delle modalità con cui i docenti esprimono la valutazione finale di ciascun alunno[3];

3)    Eventuale regolamentazione del giudizio di non ammissione distintamente per i “casi ordinari”, cioè nei passaggi tra un periodo didattico e un altro (1ª-2ª; 3ª-4ª e 5ª-1ª media) e per i “casi straordinari” (2ª-3ª e 4ª-5ª);

4)    Indicazioni circa le modalità di valutazione del comportamento degli alunni che non necessariamente dovrà tradursi in un giudizio sintetico analogo a quello espresso per le discipline;

5)    Eventuali indicazioni sull’ultimo esame di licenza elementare e sulla nuova ammissione “senza esame” alla scuola secondaria di 1° grado;

6)    Alle ordinarie modalità di valutazione certificativa, ogni scuola potrà affiancare le eventuali valutazioni ulteriori, come ad esempio la partecipazione alle prove nazionali INVaLSI, le certificazioni delle competenze sulla lingua inglese o altri sistemi elaborati dalla scuola che consentono di apprezzare e comparare i livelli di competenza raggiunti dagli allievi.

 

Per quanto riguarda la “valutazione avente funzione di documentazione ed orientamento”

Sulla documentazione valgono le considerazioni svolte per la scuola dell’infanzia. Anche per la scuola primaria ogni collegio dovrà elaborare un proprio sistema di documentazione perfezionando gli strumenti eventualmente già utilizzati: griglie, profili, raccolte di lavori esemplari svolti dall’alunno, ecc.

 

Per quanto riguarda i Piani di Studio Personalizzati

1)    Conferma o modifica del curricolo della scuola primaria dopo averne verificato la compatibilità con gli obiettivi specifici di apprendimento;

2)    In particolare potranno essere adottate decisioni transitorie circa lo svolgimento dell’aspetto cronologico del curricolo di storia che, secondo le Indicazioni Nazionali, dovrebbe arrivare fino alla crisi della civiltà romana.

3)    Indicazioni circa la realizzazione, sotto forma di curricolo implicito e trasversale, delle 6 aree comprese nella Educazione alla Convivenza civile.

4)    Per quanto riguarda la progettazione didattica e la metodologia dell’insegnamento è chiaro che queste materie restano competenza esclusiva di ciascuna scuola, fermo restando il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento indicati nell’allegato B.

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 

3.1) Tempo scuola, opzionalità, assetti delle discipline di insegnamento e organico (Articolo 10)

 

Per la scuola secondaria di 1° grado gli assetti organizzativi che verranno elaborati divengono un elemento delicato e centrale per il futuro di ogni istituzione scolastica. Pertanto consigliamo, ancor più di quanto abbiamo fatto per la scuola primaria, di seguire un percorso accorto e prudente. Anche in questo caso ipotizziamo alcune fasi di elaborazione:

1)    È certamente indispensabile un lavoro preparatorio a cura di una commissione tecnica che dovrebbe coinvolgere direttamente il dirigente scolastico, i docenti che si occupano di elaborare l’orario delle lezioni ed eventuali altri docenti che hanno funzioni organizzative rilevanti.

2)    Per prima cosa occorrerà una ricognizione accurata di questi dati preliminari: a) Esigenze di orario degli utenti della scuola; b) Preferenze dei genitori circa l’insegnamento di una seconda lingua straniera; c) Possibilità di disporre di un servizio di refezione scolastica; d) Eventuali possibilità di utilizzazione dei docenti di lingua inglese per l’insegnamento di una seconda lingua straniera (ma solo se il docente ha realmente competenze alte ed equivalenti per le due lingue straniere, cosa che capita molto raramente); e) Eventuali possibilità di utilizzazione dei docenti di una lingua straniera diversa dall’inglese inseriti in corsi monolingue o bilingue; f) Competenze tecnologiche dei docenti di educazione tecnica.

3)    Predisposizione di un certo numero di ipotesi orarie di riorganizzazione del quadro orario delle lezioni che consente l’ottimale utilizzazione delle competenze presenti nella scuola. Le ipotesi potrebbero convergere su modelli a 30, 32 o 33 ore settimanali per i corsi normali e a 32-33 ore per i corsi di strumento musicale e di bilinguismo. Per il tempo prolungato si potrebbero prospettare i modelli tradizionali a 39-40 ore (mensa inclusa); risulterà subito chiaro che il modello a 27 ore secche è insufficiente per garantire l’attuale qualità dell’insegnamento ma è evidente che questa convinzione dovrà essere condivisa anche dai genitori. Questo aspetto delicato della questione avrà un impatto modesto nell’immediato, perché i genitori hanno già iscritto i loro figli sulla base del vecchio ordinamento, ma, a partire da settembre prossimo, dovrà vedere tutte le scuole impegnate per un’informazione e una condivisione delle scelte per evitare che un gran numero di genitori si orienti verso un’offerta formativa minimale e dequalificata.

4)    Per quanto riguarda la gestione delle ore opzionali, in rapporto agli orari delle cattedre, si possono adottare diverse strategie:

- PRIMA STRATEGIA: distinzione esplicita, nell’orario settimanale e nei contenuti, delle ore curricolari rispetto alle ore dedicate alle attività opzionali-facoltative;

- SECONDA STRATEGIA: distinzione esplicita solo nei contenuti ma non nell’orario settimanale delle ore curricolari rispetto al tempo dedicato alle attività opzionali-facoltative;

- TERZA STRATEGIA: adozione dell’unità oraria di 55 minuti che consente di mantenere un orario settimanale di 30 “unità orarie”, non più di 60 minuti;

Ad esempio la cattedra di lettere nella classe 1ª passa da 11 ore settimanali (7 di italiano + 4 di storia e geografia) a una media settimanale di 9 ore e 29 minuti (6 ore e 9 minuti di italiano + 3 ore e 20 minuti di storia e geografia). Ora, seguendo la prima strategia, occorrerà individuare delle fasce orarie nell’arco della settimana, non necessariamente sempre le stesse durante l’anno scolastico, destinate ad attività opzionali per un totale di circa 1 ora e mezzo a settimana. Se invece si adotta la seconda strategia l’insegnante di lettere potrà svolgere il vecchio orario settimanale di 7+4=11 ore effettive ma dovrà dichiarare quali attività opzionali intende realizzare durante l’anno per un monte ore annuo di 50 ore, pari alla differenza tra il monte ore precedente di 363 ore (11 ore/sett x 33 sett) e il monte ore medio di 313 ore previsto nell’allegato C del decreto 59. Utilizzando la terza strategia, infine, l’orario può restare formalmente lo stesso, 7 unità orarie di italiano + 4 di storia e geografia, ma occorrerà programmare il recupero dei 5 minuti e il completamento dell’orario di cattedra con le attività opzionali.

Al di là delle strategia che si segue è chiaro che il mantenimento dell’attuale livello di insegnamento comporta un’offerta minima di 32 ore settimanali senza mensa. Solo così infatti si ha l’equivalente di un orario di 30 ore al quale si aggiungono le due ore previste per la seconda lingua.

I possibili modelli orari per ottenere un’offerta formativa di qualità sono estremamente numerosi. L’ASAL ha già raccolto un certo numero di proposte provenienti da scuole associate.

5)    Volendo elaborare un modello più preciso occorrerebbe partire dal calendario scolastico, individuare gli effettivi giorni di scuola e contare quanti lunedì, quanti martedì, ecc, ci sono[4]. Dopodiché ipotizzare l’orario settimanale attribuendo ad ogni materia il numero di settimane. A questo punto alcune materie potrebbero alternarsi con altre in una certa ora per ottenere i monti ore previsti per ciascuna di esse.

6)    A seconda della disponibilità del servizio di mensa e dell’articolazione su 5 o 6 giorni settimanali le scuole potranno elaborare modelli di orario ancora diversi e più flessibili rispetto alle esigenze del proprio territorio

Per quanto riguarda l’organico, la scuola secondaria di 1° grado ha diritto ad una vera e propria seconda fase di assegnazione, così come previsto dalla circolare n. 37 sugli organici e dalla circolare n. 29, pertanto i collegi dei docenti potranno proporre al dirigente un’ipotesi ottimale per la copertura della seconda lingua comunitaria nelle classi prime utilizzando, dove è possibile, le risorse interne. Se ad esempio una scuola non ha sezioni di bilinguismo né è in grado di utilizzare gli insegnanti di inglese, potrà richiedere le 2 ore previste per ciascuna prima in sede di organico di fatto.

 

3.2) Funzioni tutoriali (articolo 10)

Si parte ovviamente dal rapporto tra funzioni tutoriali e ruolo svolto normalmente dal docente coordinatore del consiglio di classe. Se infatti la funzione di coordinamento è certamente già assicurata in quasi tutte le attuali scuole medie dal docente coordinatore, le altre 4 funzioni tutoriali dovranno invece essere assegnate secondo criteri che potranno anche essere diversi da quelli seguiti per l’individuazione del docente coordinatore.

 

3.3) Indicazioni Nazionali, valutazione e portfolio (articolo 11 e allegato c)

L’allegato C modifica l’attuale assetto delle discipline e impone ai collegi di assumere decisioni sui seguenti punti:

§         Come comportarsi con gli attuali corsi monolingua non di inglese dal momento che la prima lingua deve essere l’inglese;

§         Quali indicazioni dare per la scelta della seconda lingua comunitaria in rapporto alle preferenze espresse dai genitori e alle risorse disponibili nella scuola;

§         Quale assetto dare alle discipline scientifiche: matematica, scienze e tecnologia, e come ripartirne l’insegnamento tra il docente di matematica e scienze e quello di educazione tecnica;

§         A chi assegnare l’insegnamento dell’informatica che non compare nella tabella oraria ma compare come disciplina a se stante tra gli obiettivi specifici di apprendimento.

§         Come adattare il programma di Storia che dovrebbe partire dal Medioevo e approfondire in 3 anni quello che finora si svolgeva nelle ultime due classi della scuola media.

Per la valutazione e per il portfolio si rimanda a quanto già detto per la scuola primaria al punto 2.4 al quale si rimanda. Nella scuola secondaria di 1° grado potrà assumere una rilevanza particolare la modalità di valutare il comportamento degli alunni così come previsto all’articolo 11, comma 2.

Dall’a.s. 2004-2005 si porrà inoltre il problema degli alunni che non hanno raggiunto la frequenza minima di ¾ del monte ora annuale per i quali il collegio dei docenti possono stabilire motivate deroghe.



[1] Appare certo che il modello originario al quale si è riferita la Commissione ristretta presieduta dal prof. Bertagna prevedeva un solo tutor per classe. Infatti, nell’allegato B, al paragrafo “Vincoli e risorse”, comma 4, è ribadito che il tutor “svolge attività educative e didattiche in presenza con l’intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l’intero quinquennio, per un numero di ore che oscilla tra 594 (18 ore/settimana) e 693 (21 ore/settimana) su 891 annuali”, cioè rispetto alle 27 obbligatorie. Ma, dal momento che il decreto 59 stabilisce regole più elastiche (“18 ore di insegnamento agli alunni”, quindi non necessariamente “a ciascun alunno”), si potrebbe ritenere che nel corso dell’iter di consultazione si siano voluti allargare i gradi di libertà lasciati alle scuole.

[2] Sempre su questa interpretazione, che di fatto tende a salvaguardare quelle situazioni in cui il sistema dei moduli e del team di 3 docenti su 2 classi ha funzionato bene, si può vedere il commento di Andrea Avon pubblicato alle pagine 195-202 sul numero di aprile 2004 di “Notizie della Scuola” interamente dedicato alla ATTUAZIONE DELLE RIFORMA.

[3] Il decreto 59 abroga l’articolo 145 del Testo Unico che riguardava gli scrutini e l’ammissione alla classe successiva. Pertanto la stessa competenza del consiglio di interclasse in materia di valutazione degli alunni, non è più certa. Infatti l’articolo 5 del Testo Unico che assegna ai consigli di interclasse tale competenza fa riferimento all’articolo 145, ora abrogato. In questa situazione, ed in attesa di ulteriori delucidazioni, è evidente che la soluzione più ragionevole è quella di mantenere le attuali competenze del consiglio di interclasse.

[4] Ipotizzando l’inizio delle lezioni al 13-9-2004 e il termine all’ 11-6-2005 risultano: 34 lunedì, 36 martedì, 35 mercoledì, 34 giovedì, 36 venerdì e 36 sabato. Con questa ipotesi si ha un numero di settimane  superiore alle 33 che di solito si considerano.